Insegnante di sostegno (specializzato)

È un docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni certificati "in situazione di handicap".

La quantificazione oraria viene stabilita nella riunione di equipe e varia in base alla gravità di handicap.

L'insegnante di sostegno è introdotto nella scuola dell'obbligo Italiana ai sensi della L.517 del 1977. È un docente specializzato nella didattica speciale per l'integrazione di alunni certificati "in situazione di handicap" nei modi e nei termini previsti dalla legge 104/92. Gli insegnanti di sostegno sono di norma presenti nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle classi ove sia presente uno o più alunni "certificati". Firmano i documenti di valutazione di tutti gli alunni, predispongono il Piano Educativo Individualizzato P.E.I. per ciascun alunno presente nella classe in sintonia con gli Operatori Socio Sanitari, la famiglia. i docenti contitolari. In esso si definiscono i criteri di verifica e valutazione.

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe e non all'alunno come erroneamente si pensa. La risorsa è finalizzata ad attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico metodologiche specifiche, con agli insegnanti curricolari poiché insieme hanno la responsabilità della realizzazione del processo di integrazione scolastica.
Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n°331/98 artt.37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98. Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.